assChe cos’è.

Con la stipulazione del contratto di fideiussione assicurativa, società assicurativa, o anche un istituto bancario, fornisce garanzia dell’adempimento di un’obbligazione tratta da un altro soggetto. Nella fideiussione assicurativa ci sono tre soggetti. Il primo è in contraente che ha contratto il debito, verso il secondo soggetto che è il beneficiario. Nella fideiussione assicurativa arriva un terso soggetto, il fideiussore, che si impegna a garantire il pagamento del credito.

Vantaggi.

La fideiussione assicurativa, rispetto a quella bancaria, presenta innumerevoli vantaggi che la rendono perciò preferibile. La fideiussione assicurativa assicura maggiore economicità, grazie a un iter burocratico più veloce. Un altro vantaggio è proprio questo: la velocità con cui il soggetto debitore riesce avere un garante della sua obbligazione. La fideiussione assicurativa ha tempistiche minori anche per quanto riguarda il tempo che trascorre tra la stipula della polizza e il momento in cui questa è erogata e quindi resa disponibile. un altro beneficio della fideiussione assicurativa è rappresentato dalla possibilità di avere un ulteriore servizio di tutela assicurativa solamente a fronte del saldo del premio previsto dall’assicurazione.

Tipi.

La fideiussione assicurativa può essere di diversi tipi. Si ha la fideiussione assicurativa parziale quando la società assicurativa si impegna a fare da garante solo per un parte del debito. Si parla, invece, di fideiussione assicurativa semplice quando nel vige il principio di solidarietà. Significa che si conviene che il soggetto fideiussore non è tenuto a adempiere all’obbligazione, se non per previa infruttuosità. Si tratta, infine, di fideiussione omnibus quando la garanzia di copertura del debito riguarda tutte le obbligazioni presenti e anche future tra debitore e creditore.

Estinzione.

Il contratto di fideiussione assicurativa è da considerarsi estinto nel caso di remissione accordata al fideiussore. La fideiussione assicurativa è estinta anche nel caso in cui, per fatto del creditore, il soggetto che è fideiussore non possa essere più surrogato nei diritti, nelle ipoteche, nel pegno e nei privilegi del beneficiario stesso.

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